Normativa Pesca Regione Trentino

In questa pagina sarà possibile prender visione delle misure minime – dei limiti del pescato – dei periodi di chiusura della pesca – delle norme in materia di pesca  per la regione selezionata

 

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1978, n. 60

Norme per l’esercizio della pesca nella provincia di Trento

(b.u. 27 dicembre 1978, n. 67)

Art. 1

Ai fini della conservazione e dell’incremento del patrimonio ittico, nonché di una più equa regolamentazione delle acque agli effetti della pesca, sono dichiarati estinti, nelle acque pubbliche della provincia autonoma di Trento e in quelle in esse confluenti, i diritti esclusivi di pesca detenuti a qualunque titolo da privati, società ed enti.

La Giunta provinciale provvede con propria deliberazione alla dichiarazione di cui al comma precedente, determinando contestualmente l’indennizzo di cui all’articolo 2. In ordine alle priorità per procedere alla dichiarazione predetta, sarà sentito il comitato provinciale della pesca.

Sono fatti salvi i diritti esclusivi di pesca dei comuni e della Magnifica Comunità generale di Fiemme, che sono tenuti ad esercitarli, a pena di decadenza, sia direttamente sia mediante concessione ad associazioni o società di pescatori sportivi secondo le disposizioni della presente legge.

Sono fatti salvi altresì i diritti di uso civico di pesca riconosciuti ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e successive modificazioni, purché esercitati, a pena di decadenza, secondo le norme della presente legge (1).

Art. 2

I proprietari di diritti esclusivi di pesca estivi in virtù della presente legge hanno diritto ad un’indennità di espropriazione determinata in base al reddito medio annuo delle acque diviso per il coefficiente 0,09 per le acque stagnanti e per il coefficiente 0,12 per quelle correnti.

Ai fini della determinazione del reddito medio annuo delle acque correnti il prodotto ittico è calcolato sulla base della formula e dei coefficienti stabiliti per singolo corso d’acqua nell’allegata tabella A; per le acque stagnanti è calcolato sulla base della formula e dei coefficienti previsti per i principali laghi nell’allegata tabella B.

Per le acque stagnanti non indicate nella tabella saranno assunti i parametri relativi al lago di pari o di più prossima quota altimetrica indicato nella tabella stessa.

Il valore da attribuire a ciascuna unità di prodotto ittico di cui ai commi precedenti viene determinato dalla Giunta provinciale tenuto conto dei prezzi medi dell’anno antecedente l’esproprio: rispettivamente delle trotelle per le acque correnti e delle carpe per le acque stagnanti, risultanti dal listino prezzi della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano, ridotti del 50 per cento (2).

Art. 3

Ai fini della corresponsione dell’indennità di cui all’articolo 2, i titolari dei diritti esclusivi di pesca sulle acque pubbliche della provincia devono presentare all’ufficio provinciale competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione relativa al riconoscimento e all’esercizio dei predetti diritti.

Art. 4

La Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale della pesca, può dare in concessione il diritto di pesca per un periodo tra i nove e i quindici anni ad associazioni o società di pescatori sportivi locali.

In relazione all’esercizio di fatto di diritti esclusivi da parte dei comuni di Castello Tesino, Cinte Tesino e Pieve Tesino anteriormente all’entrata in vigore del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, il diritto di pesca può altresì essere dato in concessione ai comuni medesimi. Per l’esercizio della concessione i comuni potranno avvalersi di associazioni o società di pescatori sportivi locali.

Per associazioni o società di pescatori sportivi locali si intendono quelle associazioni o società a dimensione sub-provinciale che non siano sezioni o organi periferici di associazioni o società o federazioni di pescatori sportivi a dimensione sovraprovinciale.

Le concessioni dovranno essere assentite, di norma, per zone omogenee, quali risultano dalla carta ittica.

In via provvisoria e comunque non oltre novanta giorni dalla adozione della carta ittica, la Provincia, sentito il comitato provinciale della pesca, può dare in concessione a società o associazioni di pescatori sportivi locali le acque i cui diritti esclusivi di pesca siano stati dichiarati estinti a sensi dell’articolo 1 della presente legge.

Le concessioni in atto al momento dell’entrata in vigore della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, cessano alla scadenza prevista e possono essere rinnovate fino a non oltre novanta giorni dall’adozione della carta ittica. I disciplinari delle concessioni in atto all’entrata in vigore della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, dovranno essere adeguati, per quanto incompatibili, con le norme della legge medesima.

Per il rilascio e il rinnovo della concessione ai sensi del primo comma non è richiesto il pagamento di alcun canone; con il provvedimento di concessione sono stabiliti la durata della concessione e gli obblighi del concessionario (3).

Art. 5

La Giunta provinciale approva lo statuto tipo delle associazioni o società di pescatori sportivi, che dovrà garantire la democraticità e la libera adesione come socio a chiunque abbia la residenza in uno dei comuni sul cui territorio si trovino le acque per le quali si intende chiedere la concessione.

Art. 6

La coltivazione delle acque deve basarsi, di norma, sull’incremento della produttività naturale dell’acqua da pesca nel riequilibrio biologico e mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche e deve avvenire secondo le norme del regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa.

Il regolamento deve in particolare contenere:

  1. a)  i criteri di massima per la coltivazione delle acque;
  2. b)  i modi di pesca e gli strumenti consentiti, nonché le limitazioni di cattura;
  3. c)  i periodi di divieto di pesca e le dimensioni minime dei pesci;
  4. d)  le specie ittiche di cui è consentita la semina;
  5. e)  le misure di profilassi e di lotta contro le malattie infettive dei pesci.Su conforme parere del comitato provinciale della pesca, l’assessorato competente

può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione di cui al

primo comma, purché in acque chiaramente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale delle acque confinanti.

I titolari dei diritti esclusivi di pesca e le associazioni concessionarie dei diritti di pesca su acque pubbliche della provincia possono adottare regolamenti interni, valevoli sulle proprie acque, contenenti prescrizioni particolari per l’esercizio della pesca nonché le modalità d’uso e compilazione del libretto di controllo catture, fermo restando il rispetto della presente legge e delle prescrizioni stabilite dal regolamento di esecuzione della medesima (4).

Art. 7

È istituito il comitato provinciale della pesca, organo tecnico consultivo della Giunta provinciale, composto da:

  1. 1)  l’assessore al quale è affidata la materia della pesca, con funzioni di presidente, o daun suo delegato;
  2. 2)  un esperto in ittiologia;
  3. 3)  un esperto in idrobiologia delle acque dolci;
  4. 4)  un funzionario del servizio acque della Provincia;
  5. 5)  un funzionario del servizio di protezione dell’ambiente;
  6. 6)  un funzionario dell’assessorato competente in materia di turismo;
  7. 7)  un funzionario dell’azienda speciale di sistemazione montana;
  8. 8)  il veterinario provinciale o un suo delegato;
  9. 9)  un rappresentante designato all’associazione più rappresentativa dei pescicoltori;
  10. 10)  un rappresentante designato di comune accordo dalle associazioni protezionistiche e,in caso di mancato accordo, scelto sulla base delle segnalazioni da esse pervenute;

10 bis) un rappresentante della sezione provinciale di Trento della Federazione italiana

pesca sportiva (FIPS);
11) undici rappresentanti dei pescatori sportivi, uno per ciascun comprensorio, eletti dai

presidenti delle associazioni o società sportive di pesca locali, che esercitano attività di acquicoltura ed hanno facoltà di rilasciare permessi di pesca, riuniti in seduta nel comprensorio in cui dette società ed associazioni hanno la sede. Nel caso in cui questo criterio non sia applicabile per l’esistenza di più sedi e l’alternanza della sede in comprensori diversi, il presidente dell’associazione o società di pesca si considera del comprensorio nel quale risiede la maggioranza dei soci iscritti. A tale scopo i presidenti di dette associazioni o società saranno riuniti in ciascun comprensorio a cura dell’assessorato al quale sono affidate le materie della caccia e della pesca; eserciterà le funzioni di presidente della seduta un funzionario dell’assessorato stesso. I presidenti dispongono di un voto ogni venti soci o frazione superiore a dieci, iscritti regolarmente alle associazioni e società di pescatori sportivi (5).

I membri del comitato provinciale della pesca sono nominati con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, e durano in carica per la durata della legislatura.

Esercita le funzioni di segretario del comitato il funzionario preposto all’ufficio provinciale competente.

Nella prima applicazione della presente legge la nomina dei membri del comitato dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

Ai componenti del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26.

Art. 8

Al fine di accertare la consistenza del patrimonio ittico e la potenzialità produttiva delle acque, nonché stabilire i criteri ai quali dovrà attenersi la conseguente razionale coltivazione delle stesse, il comitato provinciale della pesca predispone la “Carta ittica”, articolata per bacini idrografici, all’interno dei quali sono delimitate le zone omogenee.

La carta ittica è approvata con deliberazione della Giunta provinciale.

La carta ittica, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 6, ha carattere vincolante anche per quanto attiene la scelta delle specie da immettere nelle acque per il piano di miglioramento e per la localizzazione di attività programmate ai fini dell’incremento della pesca dell’assessorato competente e dai concessionari del diritto di pesca.

Qualora il comitato provinciale della pesca non predisponga la carta ittica entro dodici mesi dal suo insediamento, provvede direttamente la Giunta provinciale.

Art. 9

La Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale della pesca, sulla base delle indicazioni della carta ittica, approva ogni cinque anni un piano di miglioramento della pesca, provvedendo a vietare temporaneamente, ove occorra, la pesca di una o più specie ittiche, ovvero a disporne limitazioni in ordine di tempo, ai luoghi, alla quantità, all’uso di determinati attrezzi, esche e pasturazioni, e comunque ad adottare tutti i mezzi idonei alla tutela e all’arricchimento della fauna ittica.

Art. 10

Le immissioni di specie ittiche estranee alla fauna ittica locale possono avvenire solo su autorizzazione dell’ufficio provinciale competente, sentito il comitato provinciale della pesca, in forma sperimentale e controllata in acqua appositamente delimitata.

La Giunta provinciale, valutato l’esito degli esperimenti di cui al comma precedente, delibera, sentito il comitato provinciale della pesca, in merito all’immissione della specie ittica nelle acque provinciali.

Art. 11

Ai fini di prevenire la diffusione di malattie infettive, il materiale ittico proveniente da allevamenti e destinato ad essere immesso nelle acque pubbliche e in quelle in esse confluenti deve essere preventivamente sottoposto a controllo del veterinario territorialmente competente o del veterinario provinciale, che rilasciano idonea attestazione (6).

Art. 12

L’esercizio della pesca è legato al possesso della licenza di pesca, dell’abilitazione alla stessa e del permesso del concessionario.

La licenza di pesca, di durata illimitata, è rilasciata alle condizioni e con le modalità determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge (7).

Sono dispensati dagli obblighi di cui al comma precedente gli addetti agli stabilimenti di pescicoltura costituiti da opere artificiali in occasione dell’esercizio della loro attività.

Art. 13

Limitatamente all’esercizio della pesca nel territorio della provincia di Trento, il rilascio della licenza di pesca è subordinato al possesso da parte del richiedente dell’abilitazione alla pesca.

L’abilitazione alla pesca si consegue mediante la partecipazione ad apposito corso di formazione per la cui organizzazione la Provincia si avvale anche della collaborazione delle associazioni o società di pescatori sportivi locali. Criteri e modalità per l’ammissione e per lo svolgimento del predetto corso sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale.

Non è richiesto il possesso dell’abilitazione alla pesca ai titolari di permessi giornalieri o settimanali, nonché ai giovani fino al sedicesimo anno di età purché accompagnati da un titolare di abilitazione alla pesca.

L’abilitazione conseguita nella provincia autonoma di Bolzano sostituisce a tutti gli effetti l’analogo requisito previsto al primo comma dell’articolo 12.

Ai pescatori residenti nel territorio della provincia che sono in possesso di una licenza di pesca valida o che lo siano stati per almeno un quinquennio viene rilasciato il documento di abilitazione senza sostenere l’esame, a condizione che ne facciano domanda all’ufficio provinciale competente entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (8).

Art. 14

Ogni associazione o società di pesca dovrà garantire il rilascio dei permessi d’ospite per tutto il periodo d’apertura della pesca fissato per i soci. Le società di pesca potranno chiedere, per motivi legati ad una corretta coltivazione delle acque, all’ufficio provinciale competente l’autorizzazione a limitare il numero dei permessi d’ospite.

Il costo massimo dei permessi d’ospite sarà stabilito annualmente dall’ufficio provinciale competente, sulla base delle proposte di ogni singola società o associazione, sentito il parere del comitato provinciale della pesca.

Art. 15

La Giunta provinciale può concedere contributi, fino al 70 per cento delle spese sostenute, ai proprietari di diritti esclusivi di pesca o alle associazioni o società di pescatori sportivi locali che esercitano attività di acquicoltura per l’impianto e la gestione di opere ed attrezzature per la riproduzione dei pesci in loco e per attività inerenti all’incremento del patrimonio ittico.

La concessione degli stessi è subordinata alla previa autorizzazione e controllo dell’ufficio provinciale competente e sempreché dette iniziative risultino conformi al piano di cui all’articolo 9.

La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi ai concessionari dei diritti di pesca per manifestazioni sportive e pubblicazioni sulla pesca.

Fino a quando non sarà operante il piano previsto all’articolo 9 i contributi di cui al primo comma potranno essere concessi prescindendo dal piano stesso (9).

Art. 16

A proprio rischio e pericolo e con la necessaria cautela per evitare danneggiamenti, gli aventi diritti all’esercizio della pesca e il loro personale ausiliario e di sorveglianza possono

accedere ai terreni rivieraschi, isole, ponti e costruzioni idrauliche altrui, nonché fissare ivi barche ed attrezzature, per quanto ciò sia necessario per il regolare esercizio della pesca e per la coltivazione e sorveglianza dell’acqua da pesca. Chiunque nell’esercizio della pesca arrechi danni è tenuto al risarcimento degli stessi.

Art. 17

Fatto salvo quanto previsto dal secondo comma, i lavori e le opere di qualsiasi specie sulle acque pubbliche, che possono danneggiare o pregiudicare il patrimonio ittico, ad eccezione delle opere idrauliche e idraulico-forestali di competenza della Provincia, possono essere eseguiti previo parere del servizio provinciale competente in materia di fauna ittica, il quale può prescrivere l’adozione di misure atte a salvaguardare la fauna ittica.

Nell’ambito del procedimento per il rilascio di provvedimenti riguardanti l’utilizzazione delle acque pubbliche o la realizzazione di sbarramenti, fermo restando quanto disposto dall’articolo 16 novies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), per assicurare la tutela del patrimonio ittico e degli equilibri biologici del corso d’acqua, è richiesto il parere del servizio competente in materia di fauna ittica anche in ordine all’eventuale necessità di rilascio d’acqua in misura superiore a quella prevista dal predetto articolo 16 novies della legge provinciale n. 18 del 1976.

In caso di svasamento di serbatoi artificiali si osservano, anche ai fini della tutela del patrimonio ittico, le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18.

Della data di inizio dei lavori dovrà essere informato con quindici giorni di anticipo l’ufficio provinciale competente, che ne darà notizia tempestivamente agli interessati.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo, esse vengono eseguite a cura della Provincia a spese dell’obbligato (10).

Art. 18

La Giunta provinciale può imporre ai proprietari di opere o impianti che impediscano od ostacolino la migrazione dei pesci a monte o a valle, l’obbligo di provvedere alla costruzione ed alla manutenzione a proprie spese di idonee scale di monta o comunque di altri mezzi per la salvaguardia del patrimonio ittico.

Art. 19

È vietata l’estrazione di materiali sabbiosi e ghiaiosi nelle zone dichiarate bandite di pesca.

Gli aventi diritto all’estrazione di sabbia e ghiaia sono obbligati a costruire un impianto di depurazione e decantazione dei fanghi in sospensione nelle acque defluenti dall’impianto per il sostentamento del materiale.

Le bocche di presa delle derivazioni di acque pubbliche devono essere munite di sistemi idonei ad impedire il passaggio del pesce.

I proprietari di macchine idrauliche sono obbligati ad installare congegni che impediscano la penetrazione dei pesci nei canali di deflusso.

In caso di mancata osservanza da parte del concessionario delle disposizioni di cui al presente articolo, la Giunta provinciale dispone la revoca delle concessioni e l’immediata

sospensione delle relative attività.

Art. 20

Le acque da pesca che presentino condizioni favorevoli per la frega dei pesci e per lo sviluppo del pesce novello e per la sosta invernale possono, su richiesta del concessionario del diritto di pesca o col consenso del medesimo, anche d’ufficio, essere dichiarate bandite con deliberazione della Giunta provinciale, che deve essere pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della regione.

Nelle bandite è vietata la pesca e qualunque attività che possa recare danno o disturbo ai pesci. Fanno eccezione tutti i provvedimenti adottati od ordinati dal concessionario per l’allevamento e la cura dei pesci. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabilite ulteriori eccezioni per determinate bandite.

Sono bandite di diritto:

  1. a)  i tratti entro 40 metri di distanza da scale di monta;
  2. b)  acque formatesi in seguito a slavine, piene e simili per la durata del fenomeno.I relativi criteri saranno determinati con regolamento di esecuzione.

    Art. 21

    Sono incaricati dell’osservanza della presente legge gli organi di polizia forestale, di

vigilanza sulla pesca, gli agenti designati dalle associazioni o società titolari di concessioni di pesca.

Può altresì essere incaricato della vigilanza il personale della sezione provinciale di Trento della Federcaccia a seguito di apposita convenzione stipulata ai sensi del primo comma dell’articolo 7 del provvedimento legislativo concernente: “Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia”.

Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall’articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, prestare giuramento davanti al pretore ed essere segnalati all’ufficio provinciale competente.

Su richiesta delle persone incaricate della vigilanza, i pescatori sono obbligati, per consentire i necessari controlli, ad aprire i contenitori portatili o gli altri mezzi di trasporto con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come autovetture, roulottes e simili (11).

Art. 22

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario, in quanto previste dalle leggi vigenti, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  1. a)  sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chiunque eserciti la pesca senza essere munito di licenza o senza abilitazione alla pesca o senza il permesso del concessionario;
  2. b)  sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 per chiunque esercita la pesca con materiale esplosivo, con l’uso della corrente elettrica o con sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
  3. c)  sanzione amministrativa da lire 15.000 a lire 90.000 per ogni esemplare di salmonide catturato oltre il limite giornaliero di catture stabilito ai sensi dell’articolo 6, secondo

comma, lettera b), o dai regolamenti interni previsti dal quarto comma del medesimo

articolo;

  1. d)  sanzione amministrativa da lire 25.000 a lire 150.000 per ogni esemplare di pescecatturato non avente le misure minime stabilite ai sensi dell’articolo 6, secondo comma, lettera c), o dai regolamenti interni previsti dal quarto comma del medesimo articolo;
  2. e)  sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chiunque eserciti la pesca nei periodi di divieto stabiliti ai sensi dell’articolo 6, secondo comma, lettera c), o dai regolamenti interni previsti dall’articolo 6, quarto comma;
  3. f)  sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chiunque eserciti la pesca nelle bandite istituite ai sensi dell’articolo 20;
  4. g)  sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chiunque effettui immissioni di specie ittiche in violazione delle disposizioni stabilite dall’articolo 10;
  5. h)  sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chiunque viola le disposizioni stabilite dagli articoli 17, 18 e 19;
  6. i)  sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chiunque viola le disposizioni della presente legge o le prescrizioni particolari per l’esercizio della pesca stabilite dai regolamenti interni previsti dall’articolo 6, quarto comma, non espressamente richiamate dal presente articolo; per la violazione delle modalità d’uso e compilazione del libretto controllo catture la sanzione è ridotta alla metà.

2. Chiunque, pur essendone munito, non è in grado temporaneamente di esibire la licenza di pesca, non è soggetto ad alcuna sanzione, purché provveda all’esibizione della stessa agli uffici provinciali competenti in materia di vigilanza ittica entro quindici giorni dalla richiesta di esibizione. In caso di mancata esibizione della stessa si applica la sanzione di cui al comma 1, lettera a).

3. Le specie ittiche e la fauna acquatica pescate o comunque catturate in violazione del comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) sono immediatamente confiscate: qualora i pesci siano vivi, si procede alla loro immediata reimmissione nelle acque; qualora siano morti, sono consegnati al concessionario che provvede alla loro destinazione.

4. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza-archiviazione previste dalla predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del servizio faunistico (12).

Art. 23

omissis (13) Art. 24

omissis (14) Art. 25

1. Le somme riscosse ai sensi dell’articolo 22 sono introitate nel bilancio della Provincia. La Giunta provinciale nella definizione degli stanziamenti di spesa per i fini di cui alla presente legge tiene conto delle somme riscosse ai sensi del presente articolo (15).

Art. 26

Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge ed in quanto compatibili, continueranno ad applicarsi le norme del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1064, e successive modificazioni.

Art. 27

Per i fini di cui all’articolo 2 è autorizzato lo stanziamento di lire 200.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi successivi, fino al 1987, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all’importo di lire 200.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell’anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 28

Per i fini di cui agli articoli 8 e 15 sarà disposto annualmente, per gli esercizi finanziari dal 1979 al 1988, apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all’importo di lire 100.000.000.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell’anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 29 – Art. 30

omissis (16) Tabella A

Produzione ittica media annua delle acque correnti

V/Km = B x l x K
V/Km = prodotto ittico medio annuo in kg. per km. B = classe di fertilità
K = fattore di produzione
l = larghezza media fra le sponde

Tabella B

FIUMI

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B

K

Adige

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5

1,7

Noce

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3

1,6

Avisio

page9image26208

2

1,4

Fersina

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2

page9image31112

1,5

Leno

3

1,8

Sarca

2

1,2

Chiese

2

1,2

Ponale

2

1,2

Brenta

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4

1,8

Cismon

3

page10image4008 page10image4432

1,6

page10image5624 page10image6048

Produzione ittica media annua acque stagnanti

V = a/10 x B x K
V = prodotto ittico medio annuo in kg. a = superficie in are
B = classe di fertilità
K = fattore di produzione

LAGHI

B

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K

Ledro

2

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2,6

page10image17808 page10image18232

Garzonè, S. Giuliano, Vaccarsa

1

0,9

Molveno

1

page10image23136 page10image23560

1,7

Cavedine

1

page10image26760 page10image27184

1,4

Toblino e S.M.

1

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1,2

Cei

1

page10image34088 page10image34512

4,5

Lases

1

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2,5

Caldonazzo

4

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3,1

page10image43376 page10image43800

Costabrunella

1

1,2

Ampola

1

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4,3

Coste (Vigalzano)

4

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3,1

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NOTE

  1. (1)  Articolo così modificato dall’articolo unico della l.p. 16 luglio 1979, n. 4 e dall’articolo unico della l.p. 15 dicembre 1980, n. 34.
  2. (2)  Comma così modificato dall’articolo unico della l.p. 15 dicembre 1980, n. 34.
  3. (3)  Articolo così modificato dall’articolo unico della l.p. 16 luglio 1979, n. 4, dall’articolo unico della l.p. 15 dicembre 1980, n. 34, dall’art. 23 della l.p. 16 agosto 1983, n. 26 e dall’art. 12 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3.
  4. (4)  Comma aggiunto dall’art. 65 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8.
  5. (5)  Comma così modificato dall’articolo unico della l.p. 16 luglio 1979, n. 4 e dall’articolo unico della l.p. 15 dicembre 1980, n. 34.
  6. (6)  Articolo così modificato dall’articolo unico della l.p. 16 luglio 1979, n. 4 e dall’articolo unico della l.p. 15 dicembre 1980, n. 34.
  7. (7)  Comma già modificato dall’articolo unico della l.p. 16 luglio 1979, n. 4, e così sostituito dall’art. 14 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3. Per una disposizione transitoria sull’entrata in vigore di quest’ultima modificazione vedi l’art. 14, comma 6 della l.p. n. 3 del 2000.
  8. (8)  Articolo così modificato dall’articolo unico della l.p. 15 dicembre 1980, n. 34 e dall’art. 14 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3.
  9. (9)  Articolo così sostituito dall’articolo unico della l.p. 15 dicembre 1980, n. 34.
  10. (10)  Articolo così modificato dall’art. 14 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3. Per la determinazione dei criteri d’ammissibilità alle agevolazioni vedi, da ultimo, la deliberazione della Giunta provinciale 22 settembre 2000, n. 2365 (b.u. 13 febbraio 2001, n. 7), modificata dalla deliberazione 19 novembre 2001, n. 3053 (b.u. 18 dicembre 2001, n. 52).

(11) Comma così modificato dall’art. 10 della l.p. 3 settembre 1987, n. 23.

  1. (12)  Articolo così sostituito dall’art. 65 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, e modificato dall’art. 34 della l.p. 27 agosto 1999, n. 3 e dall’art. 14 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3.
  2. (13)  Articolo abrogato dall’art. 65 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8.
  3. (14)  Articolo abrogato dall’art. 65 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8.
  4. (15)  Articolo così sostituito dall’art. 65 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, e modificato dall’art. 14 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3 e dall’art. 12 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3.
  5. (16)  Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.

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