Normativa Pesca Regione Emilia Romagna
In questa pagina sarà possibile prender visione delle misure minime – dei limiti del pescato – dei periodi di chiusura della pesca – delle norme in materia di pesca per la regione selezionata
8 novembre 2012 N. 231
Regione emilia-Romagna
legge Regionale 7 noVemBRe 2012, n.11
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA E DELL’ECOSISTEMA ACQUATICO E PER LA DI- SCIPLINA DELLA PESCA, DELL’ACQUACOLTURA E DELLE ATTIVITÀ CONNESSE NELLE ACQUE INTERNE
L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA
la seguente legge:
inDiCe
TITOLO I – FUnZioni amminiSTRaTiVe e STRUmenTi Di PRogRammaZione
CAPO I – Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative
art. 1 Finalità
art. 2 ambito di applicazione
art. 3 Funzioni amministrative
CAPO II – Strumenti di programmazione e di gestione
art. 4 Piano e Carta ittica regionale, zone ittiche omogenee
art. 5 Programmi ittici annuali
art. 6 Costituzione e compiti della Commissione ittica re- gionale e delle Commissioni ittiche locali
art. 7 associazionismo
TITOLO II – TUTela Della FaUna iTTiCa e Dell’amBienTe, eSeRCiZio Della PeSCa e Dell’aCQUaColTURa
CAPO I – Conservazione della fauna ittica e dell’am- biente
art. 8 Tutela dell’ecosistema acquatico
art. 9 Tutela della fauna ittica
art. 10 Zone di tutela della fauna ittica
CaPo ii – esercizio della pesca e dell’acquacoltura art. 11 esercizio della pesca
art. 12 Divieti
art. 13 Pesca professionale e licenza art. 14 Pesca sportiva e licenza
art. 15 Tesserino di pesca controllata
art. 16 Sistema informativo
art. 17 impianti ed esercizio dell’attività di acquacoltura
TITOLO III – aTTiViTÀ CollegaTe alla PeSCa e DiSPoSiZioni PaRTiColaRi PeR aTTiViTÀ DiV eRSe
art. 18 attività agonistiche
art. 19 impianti di pesca a pagamento
art. 20 aree di pesca regolamentata
art. 21 Cattura delle rane
art. 22 Protezione e sfruttamento dell’anguilla europea
TITOLO IV – VigilanZa, ConTRolli e DiSPoSi- Zioni Finali
CAPO I – Vigilanza, controlli e sanzioni
art. 23 Vigilanza ittica
art. 24 Controlli
art. 25 Sanzioni
CAPO II – Regolamento di attuazione e disposizioni finali
art. 26 Regolamento di attuazione
art. 27 Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi Art. 28 Norma finanziaria
art. 29 Clausola valutativa
TITOLO I
FUnZioni amminiSTRaTiVe e STRUmenTi Di PRogRammaZione
CAPO I
Finalità, ambito di applicazione, funzioni amministrative
art. 1
Finalità
1. la Regione emilia-Romagna, in armonia e in coerenza con la legislazione comunitaria e statale e con le dispo- sizioni regionali in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica, con la presente legge tutela la fauna ittica e l’ecosistema acquatico, disciplina l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura nelle acque interne della regione e delle attività a esse connesse, secondo i principi di salvaguardia, di conservazione e di riequilibrio biologico degli ecosiste- mi acquatici.
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art. 2
Ambito di applicazione
1. le disposizioni della presente legge si riferiscono al- le acque interne.
2. Sono considerate interne, agli effetti della presente leg- ge, le acque dolci, salse o salmastre delimitate al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei ba- cini, dei canali e dei fiumi.
art. 3
Funzioni amministrative
1. la Regione svolge funzioni normative, di program- mazione, indirizzo e coordinamento in materia di pesca e di acquacoltura nelle acque interne e delle attività a es- se connesse, nonché di conservazione della fauna ittica e dell’ambiente.
2. Fino all’attuazione dell’articolo 23, comma 18, del de- creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubbli- ci), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e previa verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’ente a cui saranno trasferite le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e attività connesse nelle acque interne, gli enti territorialmente competenti di cui al- la presente legge sono le Province.
3. l’enteterritorialmentecompetenteesercitafunzioniam- ministrative e di controllo sui territori di propria pertinenza, ad eccezione di quelle riservate alla Regione ai sensi del comma 4, conformandosi alle disposizioni della presente legge, alle direttive, alle linee d’indirizzo e ai regolamen- ti regionali in materia.
4. Restano di competenza regionale:
a) la pianificazione per la tutela e l’incremento del patri- monio ittico e per lo sviluppo delle attività connesse, la gestione delle funzioni di osservatorio ittico regionale, le funzioni di indirizzo, di coordinamento sulle funzioni eser- citate dagli enti territorialmente competenti, nonché quelle inerenti i rapporti con le altre Regioni, con lo Stato e con l’Unione europea;
b) la promozione e l’attuazione di specifici programmi e progetti di rilevanza strategica d’iniziativa regionale, qua- lora, ai fini dell’efficacia della scelta programmatoria, sia utile l’unitario esercizio a livello regionale;
c) le attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione, comunicazione, formazione, compresi studi, indagini e ini- ziative per la tutela e diffusione della conoscenza della fauna ittica, degli ambienti acquatici, dell’esercizio della pesca, dell’acquacoltura e dell’uso di prodotti ittici;
d) la promozione dei prodotti ittici nonché la promozione, nelle acque interne, dell’esercizio della pesca professionale, della pesca sportiva, della pesca ricreativa e dell’acquacol- tura, comprese le pratiche innovative;
e) il sostegno di attività innovative e competitive nell’am- bito della pesca professionale e dell’acquacoltura.
CAPO II
Strumenti di programmazione e di gestione
art. 4
Piano e Carta ittica regionale, zone ittiche omogenee
1. il Piano ittico regionale, approvato dall’assemblea le- gislativa regionale, è lo strumento con cui la Regione, in coerenza con la presente legge e il regolamento di cui all’ar- ticolo 26, favorisce e orienta la conservazione, l’incremento e l’equilibrio biologico delle specie ittiche d’interesse am- bientale e piscatorio in applicazione alla Carta ittica, in particolare, mediante:
a) la salvaguardia delle acque e degli habitat naturali, con riferimento alla direttiva 2000/60/Ce del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa a un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e al- la direttiva 92/43/Cee del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semina- turali e della flora e della fauna selvatiche;
b) la tutela e il ripristino delle specie ittiche con riferimen- to alle direttive U. e. vigenti in materia;
c) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela del- la fauna ittica e all’esercizio della pesca e dell’acquacoltura;
d) le iniziative di ricerca, di promozione, informazione e formazione culturale e tecnica;
e) la promozione delle pratiche di pesca e dell’acquacoltura;
f) il monitoraggio socio-economico del settore attraverso l’esercizio delle funzioni di osservatorio dell’economia it- tica regionale.
2. Il Piano, di durata quinquennale, definisce le direttive per la redazione dei programmi ittici annuali di cui all’arti- colo 5, nonché i criteri e le modalità di finanziamento delle funzioni esercitate dagli enti territorialmente competenti.
3. Per l’attuazione del Piano regionale, la Regione conce- de finanziamenti agli enti territorialmente competenti per la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela della fauna ittica e all’esercizio della pesca e dell’acquacoltura, a iniziative di ricerca, di promozione, informazione e forma- zione culturale e tecnica e per gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ri- pristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici.
4. IlPianoregionaledefinisce,altresì,neilimitideglistan- ziamenti annuali recati dai bilanci regionali di riferimento, le risorse per la realizzazione delle attività, degli interventi e dei progetti previsti, mediante l’assegnazione di finan- ziamenti, anche per investimenti, agli enti territorialmente competenti e individua i criteri e le modalità per il riparto dei finanziamenti stessi.
5. gli enti territorialmente competenti sono tenuti a pre- sentare annualmente alla Regione una relazione tecnica illustrativa dei progetti, interventi e investimenti realizzati.
6. la Carta ittica regionale, articolata per bacini e sub-ba- cini idrografici, descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d’acqua,
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definisce i criteri di tutela delle specie ittiche, nonché gli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie ittiche locali, in accordo con le previsioni e le disposizioni relative alla tutela delle ac- que e degli ecosistemi fluviali.
7. la Carta ittica è approvata dalla giunta regionale che provvede agli eventuali aggiornamenti prima della scadenza di ogni piano ittico regionale, sulla base di appositi pro- grammi di ricerca da attuarsi con la collaborazione degli enti territorialmente competenti, tenuto conto delle infor- mazioni risultanti dalle attività di monitoraggio della fauna ittica previste per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici.
8. La Giunta regionale, in ognuno dei bacini idrografici di cui al comma 6, su proposta degli enti territorialmente competenti, provvede alla delimitazione delle zone omo- genee per la gestione ittica.
9. le diverse zone di cui al comma 8 sono individuate te- nendo conto, prioritariamente, delle caratteristiche e delle potenzialità ambientali indicate dalla Carta ittica regiona- le, in particolare facendo riferimento alle specie tipiche.
art. 5
Programmi ittici annuali
1. gli enti territorialmente competenti, nell’ambito delle direttive riportate dal Piano ittico regionale, esercitano le funzioni a essi attribuite mediante l’adozione dei program- mi ittici annuali, da trasmettere alla Regione.
2. i programmi ittici annuali individuano in particolare:
a) le specie d’interesse gestionale presenti nei corsi d’acqua della zona e le forme di conservazione naturale di ciascu- na specie;
b) le zone di tutela della fauna ittica di cui all’articolo 10;
c) i bacini di stoccaggio per le specie particolarmente in- vasive;
d) l’entità dei ripopolamenti integrativi e le relative scel- te tecniche;
e) le modalità dell’apporto collaborativo delle associazio- ni piscatorie;
f) la realizzazione di progetti finalizzati, volti alla tutela del- la fauna ittica e all’esercizio della pesca e dell’acquacoltura;
g) gli interventi di salvaguardia e conservazione della fau- na ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici;
h) la quantificazione delle risorse finanziarie per la realiz- zazione delle attività previste nel programma.
3. gli enti territorialmente competenti assicurano l’eser- cizio coordinato delle attività nei bacini di competenza, in applicazione del Piano ittico regionale.
4. L’ente territorialmente competente, al fine di realizzare azioni volte al ripristino, alla conservazione e valorizza- zione delle specie ittiche autoctone, alla difesa e recupero ambientale ai fini ittici dei corpi idrici, nonché alla cono- scenza della fauna ittica da parte dei giovani pescatori,
promuovendo al contempo il riequilibrio faunistico-ambien- tale, può avvalersi delle associazioni piscatorie, affidando loro lo svolgimento di tali attività, nel rispetto della norma- tiva vigente in materia di contrattualistica pubblica.
art. 6
Costituzione e compiti della Commissione ittica regionale e delle Commissioni ittiche locali
1. È istituita la Commissione regionale per la fauna itti- ca, per la pesca e per l’acquacoltura, di seguito denominata Commissione ittica regionale.
2. la Commissione ittica regionale, nominata dalla giun- ta, rimane in carica cinque anni e ha il compito di formulare proposte ed esprimere pareri:
a) sulla proposta di Piano ittico regionale;
b) sui programmi di ricerca, sperimentazione e d’informa- zione finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti e alle conseguenti attività gestionali;
c) sull’eventuale introduzione di specie alloctone destina- te alla pesca a pagamento e all’allevamento;
d) sui criteri e sulle modalità per il monitoraggio sui pro- dotti ittici in ordine sia all’idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffusive.
3. la Commissione ittica regionale è costituita da:
a) l’assessore regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;
b) il dirigente regionale del servizio competente;
c) un rappresentante della direzione generale competente in materia di sanità;
d) un rappresentante della direzione generale competente in materia di ambiente;
e) tre esperti in programmazione o gestione degli ecosiste- mi acquatici o della pesca oppure in biologia delle specie ittiche, designati dalla giunta regionale;
f) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all’articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associa- zioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni della pesca ricreativa;
g) un rappresentante designato dalle associazioni di pe- sca professionale;
h) due rappresentanti designati dalle associazioni di pro- tezione ambientale;
i) un rappresentante designato dalle associazioni animaliste;
j) un rappresentante designato dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale 23 di- cembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000 e istitu- zione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano);
k) un rappresentante designato dagli enti parco nazionali presenti sul territorio regionale;
l) un esperto designato dall’Unione regionale delle Boni- fiche dell’Emilia-Romagna.
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4. agli esperti di cui alla lettera e) del comma 3, oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute nei limiti del- la normativa vigente, è riconosciuto un compenso che sarà definito dalla Giunta regionale, avuto riguardo alla natura e alla complessità delle attività richieste nonché alla loro elevata specializzazione. la partecipazione degli altri com- ponenti non comporta oneri a carico della Regione.
5. l’ente territorialmente competente provvede all’istitu- zione della Commissione ittica locale a cui sono affidati i seguenti compiti:
a) formulare eventuali proposte in merito al Piano ittico regionale;
b) esprimere parere sui programmi ittici annuali, sull’in- dividuazione delle zone di tutela della fauna ittica e delle aree da destinare ad attività di tipo economico-produttivo;
c) promuovere l’impegno delle associazioni piscatorie e la partecipazione del volontariato alle attività di tutela e ge- stione del patrimonio ittico.
6. la Commissione ittica locale è costituita da:
a) un rappresentante dell’ente territorialmente competen- te, o un suo delegato, che la presiede;
b) un dirigente designato dall’ente territorialmente com- petente specialista in materia;
c) un rappresentante del Servizio tecnico di bacino territo- rialmente competente;
d) un rappresentante del Servizio Veterinario dell’azienda Unità sanitaria locale, competente per territorio;
e) un rappresentante dell’ente territorialmente competen- te specialista in materia di ambiente;
f) un rappresentante dell’Azienda Interregionale per il fiu- me Po;
g) tre esperti designati dall’ente territorialmente compe- tente;
h) cinque rappresentanti designati dalle associazioni di cui all’articolo 7, dei quali quattro appartenenti alle associazioni di pesca sportiva e uno appartenente alle associazioni del- la pesca ricreativa;
i) un rappresentante designato dalle associazioni di pesca professionale;
j) due rappresentanti designati dalle associazioni di prote- zione ambientale;
k) un rappresentante designato dalle associazioni anima- liste;
l) un rappresentante designato dagli enti di gestione per i parchi e la biodiversità di cui alla legge regionale n. 24 del 2011 presenti sul territorio di riferimento;
m) un rappresentante designato dagli enti parco nazionali, se nel territorio di riferimento insiste un parco nazionale;
n) un rappresentante designato dai consorzi di bonifica ter- ritorialmente competenti.
7. l’ente territorialmente competente può prevedere ar- ticolazioni di zona della commissione di cui al comma 5, integrate con rappresentati delle associazioni piscatorie
di cui all’articolo 7 presenti nella zona interessata. art. 7
Associazionismo
1. laRegionefavoriscelapartecipazionedirettadeipesca- tori sportivi e ricreativi mediante le associazioni piscatorie presenti in ambito regionale.
2. Per la realizzazione delle azioni e delle attività di cui alla presente legge le associazioni piscatorie debbono ave- re le seguenti caratteristiche:
a) non perseguire fini di lucro e avere ordinamento demo- cratico e stabile organizzazione a tutela degli interessi dei pescatori;
b) essere in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. abrogazione della leg- ge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (norme per la promozione e la valorizzazione dell’associazionismo)) o dei requisiti di cui alla legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. abro- gazione della l.R. 2 settembre 1996, n. 37 (nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 – legge quadro sul volontariato. abrogazione della l.R. 31 maggio 1993, n. 26)) ed essere iscritte nei relativi registri;
c) essere costituite e svolgere prevalentemente attività spe- cifiche in materia di tutela della fauna ittica, di promozione della pesca da almeno un anno;
d) operare in almeno quattro aree provinciali del territorio regionale con almeno due specifiche sedi, attraverso artico- lazioni locali strutturate su base associativa, oppure avere una sede operativa sul territorio regionale e annoverare al- meno duemila associati regionali muniti di licenza di pesca.
TITOLO II
TUTela Della FaUna iTTiCa
e Dell’amBienTe, eSeRCiZio Della PeSCa e Dell’aCQUaColTURa
CAPO I
Conservazione della fauna ittica e dell’ambiente
art. 8
Tutela dell’ecosistema acquatico
1.
cui alla presente legge:
la Regione assicura il coordinamento delle attività di
a) con le previsioni in materia di tutela e salvaguardia della risorsa idrica per il raggiungimento degli obiettivi di quali- tà ambientale e degli obiettivi a specifica destinazione per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, così come previsto alla Parte terza, Sezione ii, Titolo ii, Capo i del decreto legisla- tivo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale);
b) con le previsioni in materia di tutela della fauna minore di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposi- zioni per la tutela della fauna minore in emilia-Romagna).
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art. 9
Tutela della fauna ittica
1. l’immissione e la reimmissione nelle acque interne di specie ittiche estranee alla fauna autoctona è vietata. la Giunta regionale adotta specifici atti per il contenimento di specie particolarmente invasive.
2. la giunta regionale può concedere motivate deroghe al divieto di cui al comma 1 e individuare le specie ittiche di cui è consentito il ripopolamento e l’immissione per l’al- levamento e la pesca a pagamento.
3. L’ente territorialmente competente, al fine di tutelare l’igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse, sentita la Commissione ittica locale può:
a) limitare o vietare l’attività di pesca, la quantità di attrezzi, la varietà delle esche, anche mediante l’istituzione di zone a regime speciale di pesca;
b) autorizzare la cattura di specie ittiche, mediante interven- ti organizzati, per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nel ri- spetto di quanto stabilito dalla giunta regionale ai sensi del comma 1.
4. l’amministrazione competente ad autorizzare l’ese- cuzione di lavori nell’alveo dei corsi d’acqua acquisisce, dall’ente territorialmente competente alla salvaguardia del patrimonio ittico, parere in ordine alle eventuali prescrizio- ni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell’interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l’eventuale suc- cessivo ripopolamento. Tali interventi dovranno essere realizzati in presenza del personale incaricato dall’ente ter- ritorialmente competente.
5. Le variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico sono realizzate previa comuni- cazione da parte del consorzio di bonifica o della società di gestione dell’invaso all’ente territorialmente competente.
art. 10
Zone di tutela della fauna ittica
1. gli enti territorialmente competenti, sentite le com- missioni locali di cui all’articolo 6, istituiscono “zone di ripopolamento e frega”, “zone di protezione integrale”, “zone di protezione delle specie ittiche” e “zone a regime speciale di pesca”.
2. lezonediripopolamentoefregasonoistituiteneicorsi d’acqua, o in una parte di essi, dove le specie da incremen- tare svolgono le fasi essenziali del ciclo biologico, e sono finalizzate a:
a) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche;
b) consentire l’ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento;
c) fornire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopola- mento di altri tratti o corsi d’acqua.
3. le zone di protezione integrale sono istituite nei corsi
d’acqua, o in parti di essi, che abbiano notevole rilievo natu- ralistico e ambientale, dove esistono condizioni ittiogeniche favorevoli o presenza di specie o varietà ittiche autoctone di rilevante pregio e rarità, allo scopo di salvaguardarne la presenza e l’incremento naturale.
4. le zone di protezione delle specie ittiche sono istituite nei corsi d’acqua, o in parti di essi, per tutelare tempo- raneamente la fauna ittica da eventuali interventi esterni perturbanti la loro conservazione, il loro sviluppo e la ri- produzione.
5. le zone a regime speciale di pesca sono istituite nei corsi d’acqua, o in parti di essi, allo scopo di vietare, limi- tare o disciplinare le attività di pesca per particolari motivi di tutela della fauna ittica o d’interesse pubblico.
6. l’ente territorialmente competente, qualora valuti tec- nicamente inattuabile il tabellamento delle zone di cui al comma 1, rende pubblico l’elenco dei divieti vigenti me- diante manifesti e altri efficaci strumenti di diffusione dell’informazione.
CAPO II
Esercizio della pesca e dell’acquacoltura
art. 11
Esercizio della pesca
1. Ai fini della presente legge è considerato esercizio del- la pesca ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche.
2. l’esercizio della pesca è consentito a coloro che sono in possesso di una delle seguenti licenze:
a) licenza di tipo a: della durata di dieci anni decorren- ti dal giorno del rilascio, autorizza l’esercizio della pesca professionale con gli attrezzi specificamente individuati dal regolamento di cui all’articolo 26;
b) licenza di tipo B: della durata di un anno decorrente dal giorno del versamento della tassa di concessione, autoriz- za i residenti in emilia-Romagna all’esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specificamente indivi- duati dal regolamento di cui all’articolo 26;
c) licenza di tipo C, il cui onere è pari al 30 per cento del costo della tassa di concessione annuale prevista per la li- cenza di tipo B: della durata di trenta giorni decorrenti dal giorno del versamento della tassa di concessione, autorizza i residenti in emilia-Romagna e i non residenti all’esercizio della pesca sportiva o ricreativa con gli attrezzi specifica- mente individuati dal regolamento di cui all’articolo 26.
3. la licenza di pesca è valida per tutto il territorio na- zionale, secondo quanto previsto dalla legislazione statale in materia.
1.
art. 12
Divieti
l’esercizio della pesca è vietato:
a) nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di prote- zione integrale, nelle zone di protezione delle specie ittiche
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e nelle eventuali zone sottoposte a ricerca scientifica, secon- do tempi e modalità stabilite nell’atto istitutivo;
b) nelle acque private, senza il consenso del proprietario;
c) in ogni altra zona in cui sia stato vietato.
2. nelle zone di cui al comma 1, lettera a) la cattura del- le specie ittiche è consentita solo per scopi di studio o per ripopolamento delle acque interne pubbliche e l’ente ter- ritorialmente competente, sentita la Commissione ittica locale, determina i quantitativi, le modalità di prelievo e la destinazione del pesce catturato senza che ciò crei tur- bative ambientali.
3. È inoltre vietata la pesca:
a) delle specie individuate con apposito provvedimento della giunta regionale;
b) con le mani, subacquea e nelle acque ghiacciate;
c) con sostanze esplosive, tossiche, anestetiche o inqui- nanti;
d) con l’impiego di corrente elettrica o fonti luminose;
e) tramite la pasturazione con sangue ovvero con miscele o parti di organi contenenti sangue;
f) con l’utilizzo di esche di pesci vivi o morti;
g) con la disponibilità di esche, o pasture pronte all’uso, in quantità superiore o di tipologia diversa da quelle con- sentite;
h) con reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture similari, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;
i) a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca;
j) prosciugando o divergendo i corsi d’acqua;
k) ingombrando i corsi d’acqua con opere stabili, quali ammassi di pietre, di rami, o altri beni o oggetti che ne im- pediscano il regolare deflusso;
l) con reti occupando più della metà dei corsi d’acqua, fatta eccezione per i corsi e per i bacini ove si pratica l’alleva- mento del pesce a fini economici.
4. nei tratti di rispetto di cui alla lettera h) del comma 3, possono esercitare la pesca, previa apposita autorizzazione rilasciata dall’ente territorialmente competente, i portato- ri di handicap o grandi invalidi che, per effetto delle loro condizioni fisiche, non possono percorrere le rive dei cor- si d’acqua.
5. È fatto altresì divieto:
a) di abbandonare esche, pesce o rifiuti lungo i corsi e gli specchi d’acqua o nelle immediate vicinanze;
b) di collocare reti o altri attrezzi ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a mon- te e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle ca- scate, a monte e a valle dei mulini e dalle opere di difesa
dei ponti e dalle dighe di sbarramento.
art. 13
Pesca professionale e licenza
1. la pesca professionale può essere esercitata dagli im- prenditori ittici di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), in possesso della licenza disciplinata al comma 2 e che abbiano provveduto al versamento della tassa annuale di concessione. Tale versamento è valido per un periodo di un anno decorrente dal giorno corrisponden- te a quello del rilascio della licenza e non è dovuto qualora non si eserciti la pesca durante detto periodo.
2. la licenza per la pesca professionale è rilasciata, dietro presentazione della prova dell’avvenuto versamento del- la tassa di rilascio, dall’ente territorialmente competente individuato in relazione alla residenza del richiedente, su modello predisposto dalla Regione, a seguito della dimo- strazione di avvenuta costituzione dell’impresa di pesca.
3. È istituito presso la Regione apposito elenco in cui so- no iscritti i pescatori professionali e gli acquacoltori delle acque interne di cui all’articolo 17, suddiviso in sezioni ter- ritoriali, aggiornato dagli enti territorialmente competenti, secondo le modalità che verranno definite nel regolamen- to di cui all’articolo 26.
4. l’eserciziodellapescaprofessionaleèconsentitoesclu- sivamente nei corpi idrici individuati a tal fine dagli enti territorialmente competenti, a condizione che venga garan- tito un utilizzo sostenibile delle risorse ittiche.
5. gli enti territorialmente competenti possono limitare l’esercizio della pesca professionale, per le esigenze connes- se alla tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico.
6. ipescatoriprofessionalifornisconoannualmenteall’en- te territorialmente competente i dati sui prelievi effettuati. in caso di omissione di tale adempimento, gli enti territo- rialmente competenti, previa diffida a provvedere, possono sospendere la licenza di pesca professionale ai soggetti ina- dempienti.
7. Salvo diversa disposizione degli enti territorialmente competenti, nei corpi idrici in cui è ammessa la pesca pro- fessionale è consentita altresì la pesca sportiva, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
art. 14
Pesca sportiva e licenza
1.
della pesca sportiva o ricreativa è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione in cui sono ripor- tati i dati anagrafici del pescatore, nonché la causale del versamento. la ricevuta deve essere esibita unitamente a un documento d’identità valido.
2. la licenza di pesca sportiva non è richiesta:
a) a coloro che su incarico o espressa autorizzazione della Regione o degli enti territorialmente competenti svolgono
la licenza di pesca sportiva che autorizza l’esercizio
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catture di esemplari di fauna ittica nell’ambito d’interventi programmati dalla pubblica amministrazione o nell’ambi- to di programmi di studio o di ricerca;
b) agli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l’esercizio della loro attività e nell’ambito degli impian- ti stessi;
c) ai minori di anni dodici se accompagnati da un mag- giorenne munito di licenza di pesca o esentato ai sensi del presente articolo;
d) ai minori di anni diciotto, se in possesso di attestato di frequenza a un corso di avvicinamento alla tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e all’esercizio della pesca, organizzato dalle associazioni piscatorie;
e) a coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo an- no di età;
f) ai soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l’assistenza, l’integrazio- ne sociale e i diritti delle persone handicappate);
g) agli stranieri per la partecipazione a competizioni spor- tive;
h) per la pesca a pagamento;
i) per la pesca in spazi privati.
3. la licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul ter- ritorio della regione emilia-Romagna.
art. 15
Tesserino di pesca controllata
1. i pescatori in regola con il versamento della tassa di concessione richiesta per la licenza di pesca sportiva che intendono esercitare la pesca nelle acque a salmonidi o ti- mallidi devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture.
2. Su proposta dell’ente territorialmente competente, sen- tita la Commissione ittica locale, la giunta regionale può prescrivere l’adozione di analogo tesserino per la pesca in altre acque.
3. i tesserini di pesca controllata sono rilasciati dall’ente territorialmente competente, secondo le direttive emanate dalla giunta regionale.
4. gli enti territorialmente competenti, anche attraverso le associazioni piscatorie, provvedono al ritiro dei tesserini di cui ai commi 1 e 2, ai fini del conteggio delle presenze e dei prelievi di pesca.
art. 16
Sistema informativo
1. laRegioneemilia-RomagnaistituisceilSistemaperla gestione informatizzata delle licenze di pesca sportive e dei tesserini di pesca controllata, di seguito denominato sistema.
2. Con apposito provvedimento regionale sono definite le modalità di disciplina del sistema, incluso il pagamento on line della tassa di cui all’articolo 14.
3. a decorrere dall’attivazione del sistema di cui al comma 1 il pescatore esibisce l’attestazione rilasciata in formato elettronico.
4. i dati delle licenze di pesca sportiva e dei tesserini di pesca controllata relativi a nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza dei pescatori, nonché i dati annotati dal pescatore sui tesserini relativi alla tipolo- gia della licenza e al versamento della tassa di concessione, alle specie e ai quantitativi pescati, alla data e luogo del pre- lievo sono trattati dalla Regione, dagli enti territorialmente competenti, dalle associazioni piscatorie e dai soggetti pre- posti alla vigilanza per le finalità istituzionali previste dalla presente legge e nei limiti delle competenze e attività attri- buite a ciascun ente.
5. la base dati del sistema è fondata sullo scambio d’in- formazioni, anche mediante interconnessione, tra Regione, enti territorialmente competenti, associazioni piscatorie e soggetti preposti alla vigilanza, secondo le modalità di ac- cesso determinate dalla Regione.
6. i dati di cui al comma 4 devono essere oggetto di co- municazione e d’interconnessione tramite il sistema tra Regione, enti territorialmente competenti, associazioni piscatorie e dai soggetti preposti alla vigilanza, con le mo- dalità definite dalla Regione.
art. 17
Impianti ed esercizio dell’attività di acquacoltura
1. l’attività di acquacoltura è esercitata da imprendito- ri ittici negli impianti autorizzati dall’ente territorialmente competente, acquisita la prescritta autorizzazione sanitaria ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (attua- zione della direttiva 2006/88/Ce relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacol- tura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta con- tro tali malattie) e della disciplina regionale attuativa; tale attività può essere esercitata in aree demaniali previa con- cessione rilasciata dalla Regione o da altra amministrazione pubblica competente.
2. le specie allevate possono essere destinate al consumo alimentare, a uso ornamentale e a scopi di ripopolamento, di riproduzione e di ricerca.
TITOLO III
aTTiViTÀ CollegaTe alla PeSCa e DiSPoSiZioni PaRTiColaRi PeR aTTiViTÀ DiVeRSe
art. 18
Attività agonistiche
1.
svolte nei campi di gara organizzate da associazioni e so- cietà di pescatori sportivi a norma dei regolamenti nazionali e internazionali approvati dal Coni. modalità diverse pos- sono essere approvate dall’ente territorialmente competente, in conformità alle direttive regionali.
Per attività agonistiche si intendono le competizioni
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2. l’ente territorialmente competente, sentita la Commis- sione ittica locale, approva il piano per l’allestimento di campi di gara permanenti o temporanei. i campi di gara non possono essere allestiti in acque a salmonidi.
3. la gestione dei campi di gara permanenti e temporanei è affidata dagli enti territorialmente competenti alle asso- ciazioni piscatorie, secondo modalità e impegni concordati. Quando non sono in svolgimento gare, l’esercizio della pe- sca è libero.
4. le gare si svolgono, di norma, con il mantenimento del pesce in vivo e la reimmissione del pescato nelle acque del campo di gara. Tale reimmissione non è da considerarsi at- tività di ripopolamento.
art. 19
Impianti di pesca a pagamento
1. la gestione di impianti per la pesca a pagamento può essere consentita esclusivamente nei laghetti e specchi d’ac- qua, appositamente delimitati, situati all’interno di proprietà private anche comunicanti con acque pubbliche. l’attività è autorizzata dall’ente territorialmente competente, acqui- site le prescritte autorizzazioni di altre amministrazioni e nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2008 e della relativa disciplina regionale.
2. Quando l’impianto è in collegamento con acque pub- bliche, devono essere adottate misure idonee ad evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica.
3. negli impianti di cui al comma 1 è consentita la pesca senza licenza.
4. ai fruitori degli impianti non è concesso asportare pro- dotti vivi.
art. 20
Aree di pesca regolamentata
1. l’ente territorialmente competente, sentita la Commis- sione ittica locale e previo nulla-osta della Regione, può istituire, in zone di particolare rilevanza turistica, aree di pe- sca regolamentata affidate in gestione ai Comuni interessati. Tali aree non possono coprire una percentuale superiore al 40 per cento della superficie dei singoli corpi idrici, desti- nati alla pesca, dei Comuni sui quali insistono.
2. l’esercizio della pesca in tali aree rimane vincolato all’obbligo del possesso della licenza di pesca sportiva.
3. l’atto istitutivo di tali aree deve descrivere almeno: a) le tipologie di pesca ammesse;
b) le modalità, l’intensità e le caratteristiche del prelievo e del successivo ripopolamento;
c) gli interventi di riqualificazione ambientale, al fine di ottenere un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente;
d) gli elementi per la verifica del rispetto della percentua- le di cui al comma 1.
4. Al fine di regolamentare l’accesso nelle aree di pesca regolamentata, il Comune o i Comuni interessati rilasciano
permessi a pagamento e introitano i corrispettivi che sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell’habitat, all’immissione di materiale ittico, all’attività di sorveglianza e alle spese organizzative.
5. Il Comune o i Comuni interessati possono affidare in gestione le aree di cui al comma 1 alle associazioni di cui all’articolo 7, ad associazioni di promozione sociale di cu- i alla legge regionale n. 34 del 2002, o a organizzazioni di volontariato, di cui alla legge regionale n. 12 del 2005, operanti nel territorio, in base alle procedure previste dalla normativa nazionale conforme alla disciplina comunitaria.
art. 21
Cattura delle rane
1. Per finalità di tutela e conservazione di specie apparte- nenti alla fauna minore, sul territorio regionale, è vietata la cattura di rane verdi.
2. la giunta regionale, in deroga a quanto previsto al com- ma 1, in ragione dell’andamento delle popolazioni presenti sul territorio e sentita la Commissione ittica regionale, può consentirne la cattura per specifici periodi di tempo e in determinate località, indicando le modalità e gli attrezzi di pesca consentiti.
3. l’allevamentodelleraneperscopialimentarièconside- rato attività di pesca professionale ai sensi dell’articolo 13.
art. 22
Protezione e sfruttamento dell’anguilla europea
1. in applicazione del Regolamento (Ce) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea, la giunta regionale definisce le misure per la protezione e lo sfrut- tamento sostenibile dello stock di anguilla europea della specie anguilla anguilla.
TITOLO IV
VigilanZa, ConTRolli e DiSPoSiZioni Finali
CAPO I
Vigilanza, controlli e sanzioni art. 23
Vigilanza ittica
1.
di vigilanza ittica per l’osservanza delle norme e delle pre- scrizioni contenute nella presente legge o derivanti dalla sua applicazione.
2. Per l’esercizio delle funzioni di vigilanza ittica l’ente territorialmente competente si avvale del proprio perso- nale dipendente nonché delle guardie volontarie ittiche di cui all’articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca). L’ente territorialmente competente si avvale, altresì, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie nomi- nate ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica).
l’ente territorialmente competente svolge le funzioni
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3. l’ente territorialmente competente coordina l’attività di vigilanza ittica volontaria. la Regione, con apposita di- rettiva, individua modalità omogenee per l’impiego delle guardie volontarie, per uniformarne l’espletamento dei re- lativi compiti.
art. 24
Controlli
1. i soggetti preposti alla vigilanza ittica sono autorizzati a chiedere, a qualsiasi persona in esercizio o in attitudine di pesca, l’esibizione della licenza di pesca, dei versamenti delle concessioni, di un documento di riconoscimento, del- la fauna ittica catturata o raccolta, nonché a ispezionare le attrezzature e le esche usate.
art. 25
Sanzioni
1. Per le violazioni alle disposizioni contenute nella pre- sente legge e nelle relative norme d’attuazione, ove il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni am- ministrative:
a) pesca senza la prescritta licenza: da euro 80,00 a euro 480,00. Si applica la sanzione da euro 12,00 a euro 36,00 per chi, pur essendone munito, non è stato in grado di esibire la licenza al momento del controllo ma la presenta all’appo- sito ufficio entro il termine di quindici giorni;
b) pesca senza il tesserino, quando previsto, o senza aver registrato le catture effettuate: da euro 80,00 a euro 480,00;
c) pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti e anestetiche, con l’impiego della corrente elettrica o con at- trezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica: da euro 500,00 a euro 3000,00 nonché revoca della licenza di pesca;
d) pesca subacquea, con le mani, nelle acque ghiaccia- te o con attrezzi diversi da quelli autorizzati; pesca, senza autorizzazione, nelle zone di ripopolamento e frega, nelle zone di protezione integrale e nelle zone di protezione delle specie ittiche: da euro 100,00 a euro 600,00;
e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie it- tiche non autorizzate nonché pesca con l’utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 500,00 a euro 3000,00;
f) abbandono di esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d’acqua e nelle loro adiacenze, immissione di rifiuti nelle acque; accesso motorizzato alle sommità argi- nali prive di strade rotabili e agli alvei di magra di canali e corsi d’acqua con veicoli diversi dai ciclomotori sino a 50 cc di cilindrata: da euro 50,00 a euro 300,00;
g) compimento di atti che possano arrecare danno agli argi- ni, ai manufatti di bonifica e, in particolare, al cotico erboso; modificazione del corso o del livello delle acque: da euro 500,00 a euro 3000,00;
h) organizzazione di gare di pesca nelle acque pubbliche al di fuori dei casi previsti: da euro 150,00 a euro 2500,00;
i) organizzazione della pesca a pagamento senza la prescrit-
ta autorizzazione: da euro 250,00 a euro 2500,00. Qualora la pesca a pagamento avvenga in acque pubbliche del de- manio, la sanzione è elevata da euro 500,00 a euro 3000,00. inosservanza delle altre prescrizioni relative alla pesca a pa- gamento e dei contenuti dell’autorizzazione: da euro 120,00 a euro 780,00;
j) allevamento di fauna ittica in assenza o in violazione dei contenuti dell’autorizzazione o della concessione di derivazione dell’acqua: da euro 120,00 a euro 780,00. inos- servanza delle altre prescrizioni relative all’acquacoltura: da euro 100,00 a euro 600,00;
k) inosservanza di ogni altra prescrizione relativa all’e- sercizio della pesca contenuta nella presente legge, nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 26, nelle di- sposizioni istitutive delle zone di tutela della fauna ittica, di cui all’articolo 10, e negli altri atti d’attuazione della presente legge: da euro 50,00 a euro 300,00. la stessa san- zione si applica a chi, durante l’esercizio della pesca nelle acque pubbliche, non consente al personale di vigilanza l’ispezione di luoghi e cose al fine di accertare le violazioni.
2. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera a) la sanzio- ne amministrativa assorbe la sanzione tributaria relativa al mancato pagamento della tassa di concessione.
3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altre- sì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Negli altri casi procedono al sequestro della fauna ittica illegalmente dete- nuta. il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d’acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazio- ne con apposito verbale.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera i), ultimo capoverso e lettera j) l’autorità competente provvede, al- tresì, alla sospensione dell’autorizzazione da sei a diciotto mesi. l’autorizzazione è revocata nel caso di ripetute gravi violazioni o in assenza dei necessari requisiti. il provvedi- mento di sospensione o di revoca delle autorizzazioni e delle concessioni è adottato a seguito di comunicazione, da parte dell’autorità amministrativa competente, che il trasgressore ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzio- ne pecuniaria o che non ha proposto opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, ovvero che è stato definito il re- lativo giudizio.
5. Qualora il trasgressore abbia già riportato sanzioni am- ministrative per infrazioni alle leggi sulla pesca, la sanzione da irrogarsi è raddoppiata nella misura edittale minima e massima.
6. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecu- niarie, del sequestro, della confisca e della sospensione o revoca di autorizzazioni e concessioni si osservano le nor- me della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrati- ve di competenza regionale) e del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (norme per l’at-
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tuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale). L’autorità competente all’irro- gazione delle sanzioni è l’ente territorialmente competente.
CAPO II
Regolamento di attuazione e disposizioni finali
art. 26
Regolamento di attuazione
1. la giunta regionale, con apposito regolamento, de- finisce le norme di attuazione della presente legge e in particolare disciplina:
a) le modalità d’intervento per la conservazione della fau- na ittica e dell’ambiente;
b) i periodi di divieto di cattura e detenzione delle diverse specie ittiche, con particolare riferimento a quelle autocto- ne e di maggior pregio alieutico;
c) gli aspetti di dettaglio, i criteri, le modalità di svolgi- mento e i limiti relativi all’esercizio dell’attività di pesca, con particolare riferimento alla pesca professionale e all’ac- quacoltura;
d) gli attrezzi e le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici;
e) i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore, le dimensioni minime per specie da preleva- re, le specie pescabili;
f) la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica;
g) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite;
h) l’uso delle licenze con riferimento alle diverse tipologie di pesca e dei tesserini di pesca controllata;
i) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca sportiva e le gare di pesca, nonché la pesca nelle cave e negli spec- chi d’acqua situati all’interno di aree di proprietà privata;
j) per la pesca nei laghetti a pagamento, i criteri autorizza- tivi, anche sotto il profilo naturalistico-ambientale, nonché le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca;
k) le opere obbligatorie per la prevenzione dalla preda- zione degli uccelli ittiofagi, nonché le taglie minime per le specie destinate alla commercializzazione a fini alimentari umani negli impianti di acquacoltura;
l) il piano di gestione delle anguille;
m) i criteri e le modalità per il monitoraggio sui prodot- ti ittici in ordine sia all’idoneità al consumo umano sia al controllo delle malattie infettive e diffusive.
art. 27
Disposizioni transitorie e abrogazione di leggi
1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 10 luglio 1978, n. 23 (licenze per l’esercizio della pesca nelle acque interne);
b) la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in emi- lia-Romagna);
c) il regolamento regionale 16 agosto 1993, n. 29 (attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell’emi- lia-Romagna).
2. Fino all’approvazione del regolamento regionale di cu- i all’articolo 26 si continuano ad applicare le disposizioni concernenti la classificazione delle zone di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1993 e il re- golamento regionale n. 29 del 1993, in quanto compatibili con la presente legge.
3. Fino all’approvazione del nuovo Piano ittico regiona- le ai sensi dell’articolo 4 continuano ad avere efficacia le previsioni contenute nel Piano ittico regionale 2006-2010 e nei relativi Piani ittici provinciali 2006-2010 nonché i pro- cedimenti amministrativi di attuazione dei medesimi piani.
4. lecommissioninominateaisensidellaleggeregionale n. 11 del 1993 rimangono in carica fino al 31 dicembre 2012.
5. le licenze di tipo a già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide fino alla loro scadenza; le licenze di tipo B già rilasciate alla data di en- trata in vigore della presente legge restano valide fino alla data di scadenza del versamento della tassa di concessione.
6. i pescatori di professione a cui sia stata riservata la pesca da parte del Presidente della Provincia, ai sensi dell’articolo 2, comma 8 bis del regolamento regionale n. 29 del 1993, possono esercitare la pesca professiona- le nell’area riservata fino al rilascio delle concessioni sui beni del demanio idrico da parte delle autorità competenti e comunque non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
art. 28
Norma finanziaria
1. agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsio- nali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero ne- cessarie o con l’istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessa- ria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall’articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (ordinamen- to contabile della Regione emilia-Romagna, abrogazione delle l.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
art. 29
Clausola valutativa
1. ognicinqueanni,ecomunqueprimadell’approvazione del Piano ittico regionale, l’assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta trasmette alla com- petente commissione assembleare un’apposita relazione che dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:
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a) attuazione degli strumenti di programmazione e gestione;
b) risultati raggiunti in tema di tutela e salvaguardia dell’ecosistema acquatico e della fauna ittica;
c) attuazione delle misure per l’esercizio della pesca, dell’acquacoltura e delle attività collegate, con particolare attenzione ai risultati ottenuti in termini di semplificazione;
d) risultati raggiunti con l’istituzione delle aree di pesca regolamentate.
2. le competenti strutture dell’assemblea e della giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 7 novembre 2012 VaSCo eRRani
Progetti di legge, d’iniziativa:
LAVORI PREPARATORI
Economiche” e VI “Statuto e Regolamento”.
- - - della Giunta regionale: deliberazione n. 1057 del 23 luglio 2012, oggetto as- sembleare n. 3050 (IX legislatura) testo base;
- - - del consigliere Pollastri, oggetto assembleare n. 1049 (IX legislatura);- pubblicati nel Supplemento Speciale del BURERT rispettivamente, sul n. 149 in data 1 agosto 2012 e sul n. 55 in data 21 febbraio 2011.L’oggetto assembleare n. 3050 è stato assegnato in sede referente alla Commis- sione assembleare permanente V “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport” e in sede consultiva, alle Commissioni assembleari permenenti, II “Politiche
L’oggetto assembleare n. 1049 è stato assegnato in sede referente alla Commissio- ne assembleare permanente V “Turismo Cultura Scuola Formazione Lavoro Sport” e in sede consultiva, alla Commissione assembleare permanente, II “Politiche Eco- nomiche”.
Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8/2012 del 18 ottobre 2012, con preannuncio di richiesta di relazione orale in aula del consigliere Roberto Gar- bi, nominato dalla Commissione in data 5 settembre 2012;
- approvato dall’Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 5 novembre 2012, alle ore 11.36, atto n. 45/2012.
AVVERTENZA – il testo viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dal Servizio affari legislativi e Qualità dei processi norma- tivi al solo scopo di facilitarne la lettura. (Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985)
Comma 2
Nota all’art. 3
NOTE
concerne Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca, è il seguente:
«Art. 31 (legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 13)
Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere al- la sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private.
Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall’art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmen- te riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.».
2) Il testo dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23, che concerne Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica, è il seguente:
«Art. 6 – Incarico alle guardie ecologiche volontarie
1. La nomina a guardia ecologica volontaria è disposta nei confronti di chi ha supera- to i corsi di cui all’art. 4 con provvedimento della Provincia competente per territorio o del Comitato circondariale di Rimini. L’efficacia della nomina è subordinata all’ap- provazione del Prefetto ai sensi dell’art. 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e alla prestazione del giuramento davanti al Pretore ai sensi dell’art. 250 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.».
Note all’art. 27
Comma 2
1) Il testo delll’articolo 8, comma 3, della legge regionale n. 11 del 1993, che concerne Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Roma- gna, è il seguente:
«Art. 8 – Bacini per la gestione delle zone ittiche e zone ittiche omogenee
(omissis)
3. Le diverse zone sono individuate tenendo conto delle caratteristiche e delle po- tenzialità ambientali indicate dalla carta ittica regionale, di cui all’art. 9, facendo riferimento alle seguenti specie tipiche:
a) zona “A”: specie ittiche delle acque interne, specie marine presenti nelle acque salmastre e nel corso del Po;
b) zone “B” e “C”: Ciprinidi ed in particolare Cavedano (Leuciscus cephalus caveda), Barbo ( Barbus barbus), Luccio (Exos lucius), Tinca (Tinca tinca), Carpa (Cypri- nus carpio), Lasca (Chondrostoma toxostoma), Anguilla (Anguilla anguilla) ed altre;
c) zona “D”: Salmonidi, Timallidi ed in particolare Trota (Salmo trutta fario) e Temo- lo (Thimallus thimallus).».
Comma 6
2) Il testo delll’articolo 2, comma 8bis del regolamento regionale n. 29 del 1993, che concerne Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca, periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell’Emilia-Romagna, è il seguente:
«Art. 2 – Attrezzi consentiti ai pescatori in possesso della licenza per la pesca pro- fessionale
1) Il testo dell’articolo 23, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, che concerne Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamen- to dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è il seguente:
«Art. 23 – Riduzione dei costi di funzionamento delle Autorità di Governo, del CNEL, delle Autorità indipendenti e delle Province
(omissis)
18. Fatte salve le funzioni di cui al comma 14, lo Stato e le Regioni, con propria leg- ge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai Comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle Regioni, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In caso di man- cato trasferimento delle funzioni da parte delle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvede in via sostitutiva, ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, con legge dello Stato.».
Nota all’art. 14
Comma 2
1) Il testo dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che concerne Leg- ge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, è il seguente:
«Art. 3 – Soggetti aventi diritto
1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantag- gio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in re- lazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale per- manente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità de- terminano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domi- ciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da ac- cordi internazionali.».
Note all’art. 23
1) Il testo dell’articolo articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, che
Comma 2
Comma 2
12
8-11-2012 – BolleTTino UFFiCiale Della Regione emilia-Romagna – PaRTe PRima – n. 231
(omissis)
8-bis. Al fine di tutelare nelle acque di cui al comma 8 il giusto equilibrio biologico am- bientale, nonché un razionalizzato prelievo delle risorse, il Presidente della Provincia può riservare la pesca, secondo le condizioni di cui allo stesso comma, ai pescato- ri di professione aderenti ad organismi associativi, anche appositamente costituiti, che attraverso forme di autocontrollo garantiscano il rispetto delle esigenze previ- ste dal presente comma assumendosi le relative responsabilità.».
concerne Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4, è il seguente:
«Art. 37 – Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da se- guire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell’entità della relativa spesa.
2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono esse- re posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l’entità della spesa da eseguire.».