Normativa Pesca Regione Abruzzo

In questa pagina sarà possibile prender visione delle misure minime – dei limiti del pescato – dei periodi di chiusura della pesca – delle norme in materia di pesca  per la regione selezionata

 

TUTELA E INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA NELLE ACQUE INTERNE. NORME PER L’ ESERCIZIO DELLA PESCA.

Legge Regionale Abruzzo 17/5/1985 n.44, B.U.R. 12/6/1985 n.10

 

Articolo 1

Oggetto

La presente legge ha per oggetto la salvaguardia e l’incremento delle specie di fauna ittica viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nelle acque interne della Regione, e l’esercizio della pesca e di ogni attività ad essa connessa, al fine di garantire un razionale sfruttamento delle risorse ed evitare il decadimento del patrimonio ittico.

Articolo 2

Funzioni amministrative

La Regione esercita le funzioni amministrative in materia di pesca, di norma mediante delega alle Province.
La Regione e le Province si avvalgono, nell’espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, rispettivamente del Comitato consultivo regionale e dei Comitati consultivi provinciali per la pesca.

Articolo 3

Comitato Consultivo Regionale e Comitati Consultivi Provinciali per la pesca     

Il Comitato consultivo regionale per la pesca è composto da:
1) il Componente la Giunta regionale preposto al Settore, o suo delegato, che lo presiede;
2) il Presidente di ciascuna Provincia o Assessore preposto al Settore Pesca della Giunta provinciale da lui delegato;
3) il Provveditore regionale alle OO.PP. o un suo delegato;
4) L’Ispettore regionale delle Foreste o un suo delegato;
5) un rappresentante delle Comunità Montane designato dalla delegazione regionale del1′UNCEM;
6) un rappresentante dei pescatori di mestiere operanti nelle acque interne della Regione;
7) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni alla pesca sportiva operanti nel territorio regionale e riconosciute a livello nazionale;
8) il Direttore dell’Istituto Zooprofilattico per l’Abruzzo o un suo delegato;
9) due esperti in ittiofauna scelti dalla Giunta regionale;
10) un rappresentante delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative;
11) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni naturalistiche operanti nel territorio regionale e riconosciute a livello nazionale.
Ai lavori del Comitato partecipano senza diritto di voto, i Dirigenti del Servizio Sport, Tempo Libero, Caccia e Pesca e del Servizio Beni Ambientali della Giunta regionale, nonchè un Dirigente del Settore Lavori Pubblici designato dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore stesso.
Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso l’Ufficio Pesca, designato dal competente Componente della Giunta.
I comitati Consultivi Provinciali per la pesca sono composti da:
1) il Presidente della Giunta provinciale, o un suo delegato, che lo presiede;
2) un rappresentante dei pescatori di mestiere, le operanti nella Provincia;
3) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di pesca sportiva operanti nel territorio provinciale e riconosciute a livello nazionale;
4) l’ispettore Ripartimentale delle Foreste o un suo delegato;
5) il Dirigente del Servizio del Genio Civile o un suo delegato;
6) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni naturalistiche operanti nel territorio provinciale e riconosciute a livello nazionale.
Le funzioni di Segretario del Comitato provinciale sono esercitate da un funzionario addetto all’Ufficio provinciale della Pesca, designato dal Presidente della Giunta provinciale.
Non possono far parte dei Comitati coloro che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati in materia di pesca.
I Comitati sono costituiti entro i tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, durano in carica cinque anni e scadono comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale o del Consiglio provinciale territorialmente competente.
Alle spese per il funzionamento del Comitato Consultivo regionale, valutate in L. 5.000.000 per il corrente anno, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al Capitolo 70 nello stato di previsione della spesa del bilancio in corso.
Per gli esercizi successivi l’onere graverà sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Articolo 4

Piano regionale

Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale sentite le Associazioni più rappresentative a livello nazionale operanti nella Regione, approva entro due anni dalla emanazione della presente legge la carta ittica per la definizione delle caratteristiche dei corsi d’acqua al fine di individuare le specie da immettere e la localizzazione delle attività programmate, predispone, di intesa con le amministrazioni Provinciali, piani annuali o pluriennali di intervento nel settore della spesa che prevedono:
direttive riguardanti le funzioni regionali delegate;
limitazioni di qualsiasi genere valide nell’intero territorio regionale, che possono avere per oggetto i tempi o i luoghi della pesca, la quantità e la misura del pescato, l’uso di attrezzi, di esche o di pasturazioni;
iniziative tese al miglioramento della educazione piscatoria e naturalistica; individuazione di zone destinate al ripopolamento e alla riproduzione protetta delle specie ittiche.

Articolo 5

Limiti e licenza di pesca

L’esercizio della pesca è consentito nei limiti previsti dalle esigenze di conservazione della ittiofauna.
Costituisce esercizio di pesca ogni attività diretta alla cattura della fauna ittica nelle forme e con l’uso di mezzi, tecniche ed attrezzi a ciò semmai destinati, di cui al successivo
Ogni altro modo di cattura è vietato, compresa la pesca con le mani.
Il pescato appartiene a chi lo abbia catturato secondo le norme fissate dalle leggi dello stato e dalla presente legge.
La pesca può essere esercitata da chi è in possesso della relativa licenza rilasciata dalla Regione su apposito tesserino, in conformità al titolo III della presente legge.
La Regione provvede alla stampa dei tesserini

Articolo 6

Attività di informazione e promozione

La Giunta regionale provvede alla stampa di libretti sui quali sono trascritte le modalità per l’esercizio della pesca previste dalle leggi dello Stato e della Regione, e di altri eventuali opuscoli, onde fornire ai pescatori nelle acque interne una ampia informazione e contribuire alla loro specifica preparazione.
Libretti o opuscoli a stampa sono rilasciati gratuitamente dalla Provincia ai richiedenti la licenza di pesca nelle acque interne e a tutti i titolari di licenza, dietro esibizione della medesima.
La Regione promuove la collaborazione attiva della scuola, delle organizzazioni sociali, delle associazioni culturali, naturalistiche e pescatorie, per diffondere la conoscenza delle specie ittiche e i modi della loro tutela.

Articolo 7

Classificazione delle acque

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede, ai fini della pesca, alla classificazione delle acque principali (categoria A) e secondarie (categoria B). Si intendono per acque principali quelle popolate da salmonidi, tutte le altre sono secondarie.
La classificazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentiti i pareri del Comitato consultivo regionale e dei Comitati consultivi provinciali per la pesca territorialmente competenti.

Articolo 8

Disciplina per attrezzi, esche e sistemi di pesca     

Nelle acque di categoria ‘A’ la pesca può essere esercitata solo con una canna, con o senza mulinello e con lenza armata con un solo amo.
É consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con maschera o camolera, non superiore a 4 ami.
Nelle acque di categoria ‘B’ la pesca può essere esercitata:
al con un massimo di due canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di metri cinque, con lenza armata con non più di due ami ognuna.
È consentita la pesca al lancio con esca artificiale, con maschera o camolera con un massimo di quattro ami;
b) con una mazzangola con o senza amo per la esclusiva cattura dell’anguilla;
c) con una bilancia avente per lato massimo della rete la misura di mt. 1,50, montata su asta di manovra.
Il lato della maglia non deve essere inferiore a mm. 20.
L’uso della bilancia è proibito nei seguenti casi:
1. “guadando” e “ranzando”;
2. quando lo specchio d’acqua è inferiore a metri cinque di ampiezza.
In tutte le acque interne della Regione, oltre al divieto di uso di mezzi e sostanze non consentite dalla legislazione in materia di pesca, sono permanentemente vietati: la pesca con le mani, la pesca a strappo, la pesca subacquea e l’uso del sangue solido o liquido, comunque manipolato.
L’uso del guadino è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
Nelle acque di categoria “A” sono sempre proibiti l’uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino) ed è vietata altresì, qualsiasi forma di pasturazione.
Nelle acque di categoria D sono consentiti l’uso e la detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino) e non si può detenere ed usare più di gr. 500 di detta esca per giornata    Al titolare della licenza di pesca è consentito portare, per l’esercizio piscatorio, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze della pesca.

Articolo 9

Obbligo della licenza

Per esercitare la pesca nelle acque interne occorre essere titolare di licenza di pesca.
Non sono tenuti all’obbligo della licenza, nell’esercizio delle loro funzioni:
a) gli addetti agli impianti di piscicoltura ed i praticanti della pesca a pagamento
b) il personale degli Enti Pubblici autorizzato o di Enti Pubblici titolari di diritti esclusivi di pesca, a norma delle vigenti disposizioni, alla cattura di materiale ittico a scopo scientifico o di ripopolamento.
Non sono tenuti all’obbligo della licenza di pesca i minori degli anni 12 purché accompagnati da persona maggiorenne, in possesso di licenza di pesca, che assuma la responsabilità relativamente agli atti di pesca del minore

Articolo 10

Tipi di licenza

Le licenze di pesca sono di due tipi:
tipo “A”: autorizza all’esercizio della pesca di mestiere con tutti gli attrezzi consentiti;
tipo “B”: autorizza all’esercizio della pesca dilettantistica.

Articolo 11

Delega per il rilascio delle licenze

I servizi relativi al rilascio delle licenze di pesca e alla tenuta dei registri dei titolari di licenza sono delegati alle Province.
L’autorizzazione provvisoria di pesca viene rilasciata dalla Provincia in cui risiede il richiedente ed ha validità nell’ambito del territorio nazionale. La licenza viene rilasciata previa presentazione dell’attestazione dei versamenti di cui al successivo . Nel caso in cui il richiedente non risiede in Italia, la licenza può essere rilasciata da qualsiasi Provincia della Regione Abruzzo nei modi e nei limiti previsti in materia dalla presente legge, previo accertamento della identità della persona, e per una validità di tre mesi dalla data di emissione

Articolo 12

Requisiti di età per la licenza

Possono richiedere la licenza di pesca coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.
La licenza di pesca di tipo “A”, con la qualifica di apprendista da apporsi sul documento, può essere richiesta anche dai minori di anni diciotto che siano maggiori di anni quattordici; l’apprendista esercita la pesca in collaborazione e sotto la responsabilità di un pescatore professionista.
La licenza di pesca di tipo “B” può essere richiesta anche dai minori di 18 anni, previo assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela

Articolo 13

Validità della licenza

Le licenze di pesca hanno validità su tutto il territorio nazionale per sei anni dalla data del rilascio, subordinatamente al pagamento delle tasse di cui al successivo

Articolo 14

Deterioramento, distruzione e smarrimento della licenza

In caso di deterioramento della licenza, il titolare può ottenere il rilascio di altra licenza, previa consegna del documento deteriorato
In caso di distruzione o smarrimento della licenza, il titolare ha l’obbligo di denunciare la distruzione o la perdita all’Autorità di Pubblica sicurezza e può ottenere il rilascio di un duplicato previa presentazione di copia autentica del verbale di denuncia.

Articolo 15

Provvedimenti straordinari

Per particolari esigenze relative al mantenimento o all’incremento del patrimonio ittico, può essere vietata, totalmente o per determinate specie, con Decreto del Presidente della Giunta, sentito il Comitato Consultivo Provinciale per la pesca, l’attività di pesca in corsi o specchi d’acqua, o loro tratti o parti, per un periodo non superiore a tre anni.
Sussistendo i motivi sopra indicati, detto periodo può essere prorogato con la medesima procedura.

Articolo 16

Periodo di divieto e misure     

É vietato l’esercizio della pesca delle specie sottoindicate:
a. carpa: dal 1° giugno al 30 giugno;
b. luccio: dal 16 febbraio al 15 marzo;
c. persico reale: dal 25 aprile al 31 maggio;
d. persico trota: dal 25 aprile al 31 maggio;
e. temolo: dal 14 gennaio al 30 aprile;
f. tinca: dal 1° giugno al 30 giugno;
g. trota e salmerino: dal 1° lunedi di ottobre all’ultimo sabato di febbraio dell’anno successivo
La pesca è consentita a partire da un’ora prima del levar del sole ad un’ora dopo il tramonto;
h. – gambero: dal 1° aprile al 30 giugno;
- coregono: dal 15 dicembre al 15 gennaio;
l. – cheppia: dal 15 maggio al 15 giugno”;
La pesca notturna è consentita per la sola anguilla nelle acque di categoria.
Gli attrezzi professionali da posa devono essere collocati e prelevati in osservanza del precedente secondo comma.
Le misure minine delle specie pescabili sono le seguenti:
Trota di fiume cm.22
Omissis
Salmerino cm.25
Coregone cm.25
Tenolo cm.25
Luccio cm.30
Barba e Cavedano cm.18
Carpa cm.30
Tinca cm.20
Persico Trota cm.20
Persico reale cm.15
Anguilla cm.25
Cefalo cm.20
Cheppia cm.18
Gambero cm. 9
Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurare dall’apice del muso alla estremità della pinna caudale.
La lunghezza del gambero si computa dall’apice del rostro all’estremità del telson (coda).
In tutte le acque pubbliche, ciascun pescatore non professionale non può catturare, per ciascuna giornata di pesca, più di sette capi complessivi di salmonidi. É fatta eccezione per le acque private collegate con le pubbliche, ma da esse separate agli effetti del passaggio del pesce, in cui si esercita l’allevamento, la stabulazione, il commercio del pesce e la pesca facilitata; la stessa eccezione è valida per le acque soggette a diritti esclusivi di pesca
In periodo di divieto la provenienza del pesce da tali acque deve essere documentata.

Articolo 16 Bis

Calendario ittico regionale    

La Giunta regionale, sentito il Comitato Consultivo Regionale provvede ad adottare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il calendario ittico regionale da attuarsi nell’anno successivo. Ciascuna Provincia, entro il 31 ottobre, sentito il Comitato Consultivo Provinciale, invia progetti e proposte da recepire eventualmente nel calendario ittico.
Il calendario ittico regionale deve contenere: data di apertura e chiusura generale della pesca; classificazione delle acque di categoria A acque in concessione; acque soggette a diritti esclusivi di pesca; acque ove sussiste il divieto temporaneo di pesca; misure minime delle specie pescabili e periodi di divieto nel corso della stagione di pesca.
La stagione di pesca, nelle acque di categoria A, inizia l’ultima domenica di febbraio e termina la prima domenica di ottobre.
La Giunta regionale provvede alla stampa del calendario ittico regionale e alla distribuzione alle Province che ne curano la diffusione.

Articolo 16 Ter

Zone di ripopolamento e di frega-Zone di protezione – Tabellazione    L’incremento e la protezione del patrimonio ittico si attuano mediante la istituzione di “Zone di ripopolamento e di frega” e “Zone di protezione”. In esse l’esercizio della pesca è vietato per il periodo di durata del vincolo.

Le zone di ripopolamento e di frega vengono istituite al fine di:
a. favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche
b. consentire l’ambientamento, la crescita e la riproduzione delle specie ittiche immesse per il ripopolamento del corso d’acqua;
c. favorire, mediante cattura, specie ittiche per il ripopolamento.
I ripopolamenti ittici devono essere effettuati prevalentemente con specie ittiche nazionali nelle zone di cui al precedente comma .
E’ vietato a chiunque, nelle zone di protezione, immettere ittiofauna senza autorizzazione della Provincia competente per territorio
Le zone di protezione vengono istituite in quei tratti di corsi d’acqua ove si accertino eccezionali esigenze di tutela del patrimonio ittico.
Le zone di ripopolamento e di frega e le zone di protezione sono istituite dalle Province territorialmente competenti, sentito il Comitato Consultivo Provinciale.
L’estensione di ogni zona di ripopolamento non deve essere di regola inferiore a Km. 2, misurati sull’asse del corso d’acqua, e non può essere inferiore al 10% di ciascun torso d’acqua di categoria A.
Le zone di ripopolamento e di frega hanno durata di almeno di due anni; possono essere rinnovate per periodo anche di diversa durata e possono essere istituite a rotazione, su tutto il corso d’acqua interessato, a cadenza biennale nei tratti più idonei a favorire la riproduzione naturale.
Le zone di cui al precedente articolo devono essere indicate e delimitate da apposite tabelle metalliche di colore bianco recante in rosso la scritta:
“Zona di ripopolamento e di frega – Divieto di pesca. oppure “Zona di protezione -Divieto di pesca”.
Le acque soggette ad altri divieti o limitazioni previsti dalla presente legge vengono segnalate con tabelle aventi caratteristiche analoghe a quelle del precedente comma.

Articolo 17

Raccolta ai fini scientifici

Il Presidente della Giunta Provinciale, sentito il Comitato Consultivo Provinciale per la Pesca, può concedere l’autorizzazione alla cattura o all’utilizzazione di esemplari di determinate specie ittiche per scopi scientifici in deroga alle norme di cui alla presente legge.

Articolo 18

Importazione pesci

L’introduzione dall’estero di specie ittiche vive, purché corrispondenti alle specie già presenti nelle acque regionali, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento.
É vietato introdurre nel territorio regionale specie ittiche estranee alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici, al musei, al circhi e agli spettacoli viaggianti o di specie tradizionalmente destinate all’allevamento o al commercio per fini ornamentali.
L’eventuale introduzione di specie diversa da quelle nazionali, ai fini dell’incremento della pesca, deve essere autorizzata con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale, sentito il parere del Comitato Consultivo Provinciale della Pesca

Articolo 19

Diritti esclusivi di pesca-concessioni    

Le province effettuano la ricognizione dei diritti esclusivi dl pesca accertati e riconosciuti.
A tal fine, tutti i soggetti privati che ne siano titolari, sono tenuti a darne comunicazione alla Provincia competente per territorio entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, esibendo la documentazione probatoria.
Le Province provvedono, entro i successivi trenta giorni, ad adottare atto deliberativo della ricognizione effettuata da trasmettere al competente ufficio regionale.
In materia di diritti esclusivi di pesca esistenti trovano applicazione le norme del R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 e successive modificazioni; i provvedimenti relativi sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato Consultivo regionale per la pesca.

Articolo 20

Vigilanza     La vigilanza sull’osservanza della presente legge e l’accertamento delle violazioni relative sono affidate agli agenti ittici della Provincia.

Tale attività è inoltre affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie addette al Parco Nazionale d’Abruzzo, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali e forestali e campestri e alle guardie volontarie appartenenti alle Associazioni ittiche e protezionistiche autorizzate ai sensi delle leggi di pubblica sicurezza.
I soggetti di cui ai precedenti commi hanno i poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
Il coordinamento è affidato al Corpo Forestale dello Stato, che curerà incontri semestrali con i soggetti di cui innanzi

Articolo 20 Bis

Corsi di qualificazione ed aggiornamento per agenti ittici   La Regione promuove annualmente corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti ittici nell’ambito del piano annuale della formazione professionale previsto dalla legislazione regionale vigente.

Le materie oggetto dei corsi riguardano particolarmente la legislazione sulla pesca, sulla protezione della fauna ittica e sulla tutela delle acque e dell’ambiente in generale.
Le Province organizzano annualmente i corsi di preparazione ed aggiornamento per gli agenti ittici, nel rispetto delle norme contenute nella L.R. 5 dicembre 1979, n. 63.

Articolo 21

Sanzioni Amministrative

Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni:
a) Sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 120.000 per chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprietà privata o in quelle soggette a diritti esclusivi di pesca, o in quelle date in concessione senza il consenso dell’ avente diritto;
b) Sanzione amministrativa da lire 120.000 a lire 600.000 per chiunque violi i divieti di cui agli artt.
c) Sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 240.000 per chiunque violi i divieti di cui agli artt.
d) Sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000 per ogni salmonide eccedente il limite massimo di cattura giornaliero previsto dall’  art 16
e) Sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 180.000 per chiunque peschi senza essere titolare di licenza o sia titolare di licenza non valida;
f) Sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chiunque immette ittiofauna senza la prescritta autorizzazione della Provincia competente per territorio;
g) Sanzione amministrativa di lire 5.000 per chiunque sia titolare di valida licenza e, su richiesta degli addetti alla vigilanza, non ne faccia esibizione, unitamente alla ricevuta del versamento di cui al successivo   art. 26, nel caso in cui fornisca prove di essere titolare di valida licenza, entro il termine di legge, all’ Amministrazione Provinciale nel cui territorio è avvenuta la violazione;
h) Sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per chiunque peschi con materiale esplosivo, con l’ uso della corrente elettrica, con sostanze venefiche, mediante prosciugamento e deviazione di corsi d’ acqua;
i) Sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 30.000 per chiunque abbandoni esche o pasture o pesci o rifiuti, lungo gli argini dei corsi d’ acqua naturali o artificiali, o nelle loro immediate adiacenze;
l) Sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 60.000 per chiunque violi il divieto di cui all’  art. 23;
m) Sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 a chiunque eserciti la pesca con le mani;
n) Sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 60.000 a chiunque violi le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.
Il pescato oggetto della violazione è confiscato e destinato ad Enti di Assistenza e Benificienza.
Non potrà essere rilasciata o rinnovata la licenza di pesca, per un periodo di cinque anni, a chi abbia riportato condanne per reati in materia di pesca previsti dalle leggi vigenti.
Le Amministrazioni Provinciali disporranno il ritiro delle licenze, ancorchè in corso di validità , nei confronti di coloro che si trovino nelle condizioni di cui innanzi.
Le Amministrazioni Provinciali disporranno altresì la sospensione della licenza, per il periodo di un anno, nei confronti di coloro che abbiano violato le disposizioni di cui agli artt.  5 8 15 17 per tre volte, anche se la sanzione amministrativa sia stata pagata in misura ridotta ai sensi dell’  art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le Amministrazioni Provinciali terranno apposito registro per ogni tipo di licenza. In tale registro, nonchè sulle licenze, debbono essere trascritte le violazioni alla presente legge e le condanne eventualmente riportate dai pescatori per reati in materia di pesca

Articolo 22

Contenzioso ittico    

Le violazioni di norme che prevedano la irrogazione della sanzione amministrativa è accertata mediante processo verbale.
Il contenzioso ittico è affidato alla Provincia competente per territorio. Ad essa vanno inoltrati i verbali elevati dagli agenti.
Alle infrazioni amministrative previste dal precedente articolo si applicano le disposizioni della   legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.
I proventi delle sanzioni amministrative sono riscossi dalle Province nel cui territorio è stata contestata la violazione.

Articolo 23

Distanze minime dei manufatti e luoghi particolari     La distanza prevista dal 1° comma dell’art. 8 del regolamento sulla pesca approvato con R.D. 22.11.1914 n. 1486, per l’esercizio della pesca in prossimità delle dighe, degli sbocchi, delle cascate, delle arcate, dei ponti delle macchine idrauliche, è ridotta (da m. 40 a m. 10) per quanto concerne la pesca con la canna o la mazzangola, sta a monte che a valle dei medesimi

Articolo 24

Posto di Pesca     

Il posto di pesca spetta al primo occupante.
Il primo occupante, in esercizio di pesca, ha diritto a che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di almeno dieci metri in linea d’aria, a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

Articolo 25

Gare di pesca 

Le Associazioni Nazionali, regionali o locali (purchè regolarmente costituite con atto notarile) possono effettuare gare di pesca, richiedendo preventivamente apposita autorizzazione alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio
Nei tratti dei corsi d’acqua appartenenti alla categoria “B” prescelti per tali manifestazioni e per il periodo in cui esse si svolgono, non si applicano i divieti riguardanti le esche e le pasturazioni e le altre limitazioni disposte, eccezion fatta per le misure minime riguardanti i salmonidi
Nei tratti dei corsi d’acqua appartenenti alla categoria A, prescelti per le gare e per il periodo in cui esse si svolgono, non si applica la limitazione del numero delle catture nel caso che i tratti medesimi vengano preventivamente ripopolati con soggetti adulti di trota.
Copia del verbale di semina, controfirmate da guardapesca provinciali, dovrà essere trasmessa all’Amministrazione Provinciale competente.
Il campo di gare viene chiuso alla libera pesca e concesso alle società organizzatrici con autorizzazione del Presidente dell’Amministrazione Provinciale, a partire dalle ore 5 del giorno precedente l’inizio della manifestazione, sino al termine della stessa

Articolo 26

Tasse di concessione regionale

Le licenze di pesca sono soggette a tasse di concessione regionale che consistono in una tassa di rilascio ed in una tassa annuale.
I relativi versamenti devono essere effettuati sul C-C postale n. 10456671 così intestato: REGIONE ABRUZZO tassa per l’esercizio della Pesca 67100 L’AQUILA.
Le tasse di concessione regionale di cui al primo comma sono stabilite nelle seguenti misure:
licenza di tipo “A” (pescatori di mestiere): tassa di rilascio e tassa annuale L. 16.000; licenza di tipo “B” (pescatori dilettanti): tassa di rilascio e tassa annuale L. 8.000.
I titolari, oltre alla tassa, devono corrispondere contestualmente la seguente soprattassa:
per la licenza di tipo “A” L. 4.000; per la licenza di tipo “B” L. 2.000.
La tassa e la soprattassa sono dovute in ogni caso, al momento del rilascio della licenza e poi, per ciascun anno successivo in cui il titolare eserciti effettivamente l’attività di pesca, mentre non sono dovute qualora non si eserciti durante l’anno.

Articolo 28

Licenze anteriori alla legge

Le licenze di pesca rilasciate dalle Amministrazioni Provinciali anteriormente all’entrata in vigore della presente legge conservano validità sino alla scadenza del quinto anno, subordinatamente all’osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Articolo 29

Piano di finanziamento

A decorrere dall’anno finanziario 1985, nel bilancio regionale viene stanziato un fondo necessario per i seguenti finanziamenti:
a) un finanziamento in favore delle Province per le spese relative alle funzioni ad esse delegate;
b) un finanziamento per il ripopolamento ittico annuale da assegnare alle Province. Per i ripopolamenti effettuati dalle Amministrazioni Provinciali, i relativi verbali di semina devono essere controfirmati da uno o più rappresentanti delle Associazioni di Pescatori più rappresentative operanti all’interno della Provincia
c) un finanziamento per le iniziative e le spese regionali nel campo ittico previste dalla presente legge;
d) un finanziamento in favore delle Associazioni ittiche a carattere Nazionale operanti nel territorio regionale
La Giunta regionale provvede annualmente alla ripartizione del fondo suddetto nelle seguenti misure:
15% per il finanziamento di cui alla lettera a);
50% per il finanziamento di cui alla lettera b);
15% per il finanziamento di cui alla lettera c);
20% per il finanziamento di cui alla lettera d)
per il 50% in proporzione al numero dei rilasci e dei rinnovi annuali di licenze nella media degli ultimi tre anni precedenti a quello cui si riferisce lo stanziamento;
per il 50% in rapporto all’estensione territoriale di ciascuna Provincia e alla lunghezza dei corsi d’acqua pubblica.
La ripartizione delle somme di cui alla lettera d) viene effettuata dalla Giunta regionale per il 40% un parti uguali e per il 60% in proporzione al numero degli iscritti, a ciascuna Associazione, in possesso di licenza di pesca
La ripartizione annuale del finanziamento di cui alla lettera b), nella misura del 20% prevista dal precedente 2 comma, viene effettuata dalla Giunta regionale, in parti uguali, in favore delle Amministrazioni Provinciali che provvedono sulla base di un regolamento autonomo alla assegnazione dei fondi in favore dei soggetti beneficiari e con le modalità di cui al successivo

Articolo 30

Consorzio tutela pesca

In attesa di emanazione di apposita legge regionale, la gestione provvisoria del consorzio per l’incremento e la tutela della pesca con sede in L’Aquila, è affidata all’amministrazione provinciale dell’Aquila alla quale viene erogato, con provvedimento della Giunta regionale, un rimborso annuale forfettario di L. 30 milioni, a carico del fondo di cui al precedente   art. 29.

Articolo 31

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

 

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